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Adesione agli Incentivi Statali previsti per Internet Veloce

PER INFORMAZIONI: Tel.: 0872.470000
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Decreto legge 40/2010 incentivi ai consumi
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Lo scorso 25 Marzo è stato approvato dal Governo un importante Decreto Legge (Decreto Legge numero 40 del 2010) che contiene le misure attuative degli incentivi ai consumi in merito a diversi ambiti.

La misura può contare su un plafond di 300 milioni di euro, in parte frutto della lotta all'evasione fiscale e, per un terzo, contributo diretto del Ministero dello Sviluppo Economico.
    In estrema sintesi ecco quali sono i settori d'intervento individuati e la disponibilità economica per ciascuno di essi:

  • Fondi per l'acquisto di cucine componibili (60 milioni di euro);
  • Fondi per l'acquisto di elettrodomestici singoli (50 milioni di euro);
  • Fondi per la costruzione di immobili più efficienti dal punto di vista energetico (60 milioni di euro);
  • Fondi per l'accesso ad Internet con la banda larga (20 milioni di euro) - riservati ai giovani dai 18 ai 30 anni;
  • Fondi per l'acquisto di rimorchi (8 milioni di euro) - riservati alle imprese;
  • Fondi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra (20 milioni di euro) - riservati alle imprese;
  • Fondi per l'acquisto di gru per le imprese edili (40 milioni di euro);
  • Fondi per l'acquisto di motori industriali ad alta efficienza energetica (10 milioni di euro);
  • Fondi destinati al settore nautico (20 milioni di euro);
  • Fondi dedicati all'acquisto di motocicli (12 milioni di euro) - la rottamazione è necessaria per l'acquisto di motocicli "EURO 3" mentre lo sconto è svincolato dalla sostituzione nel caso di motocicli elettrici, fino ad un massimo di 1.500 euro.






MACROTEL aderisce all'iniziativa
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  • Macrotel ha aderito all'iniziativa del Governo ed è iscritto per l'erogazione degli incentivi previsti dal D.L. 40/2010, per Internet Veloce, riservato ai giovani da 18 a 30 anni di età.
  • E' previsto un rimborso di 50 Euro per nuove attivazioni di linee ADSL, oltre alle altre offerte che Macrotel già adotta a tutti i clienti, a prescindere dalla loro età e tipologia.
  • Gli incentivi partono dal 16 Aprile 2010 e terminano con l'esaurimento dei fondi previsti per il settore specifico (solo 20 Milioni di Euro per INTERNET), affrettati per non perdere questa irripetibile opportunità.
Incentivi statali

  PER INFORMAZIONI CHIAMA IL n. 0872470000
Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 40 del 25 Marzo 2010 con le disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Il provvedimento di maggior interesse contenuto nel decreto riguarda l'isitituzione presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010.
 
Il provvedimento prevede quindi che il Ministro dello sviluppo economico, con un decreto attuativo,  stabilisca le modalita' di erogazione delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa.
 
Altro incentivo di rilevante interesse è la detassazione del reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, per gli investimenti in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007 (tessile e moda), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
 
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti e sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stabilire  criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.


Il testo del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia  di  contrasto  alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in  adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei  gettiti  recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno  della  domanda
in particolari settori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             E m a n a: 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
  internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella  forma  dei
  cosiddetti «caroselli» e «cartiere» 
  1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella  forma  dei
cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  anche  in  applicazione  delle
nuove regole  europee  sulla  fatturazione  elettronica,  i  soggetti
passivi all'imposta sul valore  aggiunto  comunicano  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate  e
ricevute, registrate o soggette a  registrazione,  nei  confronti  di
operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 107 del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  273  del  23
novembre 2001. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  escludere,  con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  l'obbligo  di  cui  al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al  medesimo  comma,  ovvero  di
settori di  attivita'  svolte  negli  stessi  Paesi;  con  lo  stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale,  l'obbligo  puo'  essere  inoltre  esteso  anche   a   Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti. 
  3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma  1,  ovvero
per la loro effettuazione con dati  incompleti  o  non  veritieri  si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni. 
  4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione  relativa  alle
deliberazioni di modifica degli atti  costitutivi  per  trasferimento
all'estero della sede sociale  delle  societa'  e'  obbligatoria,  da
parte dei soggetti tenuti, mediante la  comunicazione  unica  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  nei  confronti
degli  Uffici  del  Registro  imprese  delle  Camere  di   commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
  5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a  4,  le  disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n.  413,
e nell'articolo 156,  comma  9,  del  codice  della  navigazione,  si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a  quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  deve  intendersi  riferito  all'assenza  di  carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria  concernenti  violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati,  ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di  idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le  violazioni  stesse  siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al  numero  1)
del primo comma del medesimo articolo. 
  6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi
di utilizzo illegittimo dei  crediti  d'imposta  agevolativi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite  all'erario.  Resta  ferma  l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate-fondi  di
bilancio» da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai
contribuenti ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente
istituiti. 

        
      
                               Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia   di   potenziamento   dell'amministrazione
  finanziaria  ed  effettivita'  del  recupero  di  imposte  italiane
  all'estero e di adeguamento comunitario 
  1. In fase di prima applicazione  della  direttiva  Ecofin  del  19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane: 
    a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: 
  «Salvo quanto previsto dai commi precedenti  ed  in  alternativa  a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo  della   residenza   estera   rilevato   dai   registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o  a  quello  della
sede legale estera risultante  dal  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo  2188  del  codice  civile.  In  mancanza  dei  predetti
indirizzi, la spedizione della lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  e'  effettuata   all'indirizzo   estero   indicato   dal
contribuente nelle domande  di  attribuzione  del  numero  di  codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,  primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione  si  applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). 
  La notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'  validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi  non  abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e  le  successive  variazioni,  con   le   modalita'   previste   con
provvedimento  del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione; 
    b) le nuove disposizioni  in  materia  di  notificazione  operano
simmetricamente ai fini della  riscossione  e,  conseguentemente,  al
quinto comma  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto»  sono
aggiunte le seguenti: «;  per  la  notificazione  della  cartella  di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
di cui al quarto e quinto comma  dell'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 
  2. Per garantire il pieno rispetto dei  principi  comunitari  sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche  statali  generatrici
di entrate erariali,  si  considerano  lesivi  di  tali  principi,  e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto  negoziale  di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma  espressa  e  regolati  negli  atti  di  gara;   ogni   diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e  rapporti,
anche  se  gia'  adottato,  e'  nullo  e  le  somme   percepite   dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni   statali    concedenti,    attraverso    adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte  dei  servizi,  ivi  incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del  gioco,  assicurano
l'effettivita' di  clausole  idonee  a  garantire  l'introduzione  di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita'  e  non  automaticita',  a   fronte   di   casi   di
inadempimento  delle  clausole  della   convenzione   imputabile   al
concessionario, anche a titolo  di  colpa,  la  graduazione  di  tali
sanzioni  in  funzione  della  gravita'  dell'inadempimento,  nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione  del
principio  di  effettivita'  della  clausola   di   decadenza   dalla
concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio  di
partecipazione e del contraddittorio. 
  3. Ai fini della rideterminazione dei principi  fondamentali  della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare  omogeneita'  di  applicazione  di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   urgenti   disposizioni
attuative,  tese  ad  impedire  pratiche  di  esercizio  abusivo  del
servizio di taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la
materia.  Con  il  suddetto  decreto  sono,  altresi',  definiti  gli
indirizzi  generali  per   l'attivita'   di   programmazione   e   di
pianificazione delle regioni, ai fini  del  rilascio,  da  parte  dei
Comuni, dei titoli autorizzativi. 
  4. A fini di razionalizzazione della  disciplina  della  liquidita'
giacente su conti  e  rapporti  definiti  dormienti  ai  sensi  della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di  entrata
in vigore del  presente  provvedimento,  siano  stati  comunque  gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  le  disposizioni  del  comma  345-quater  del
citato articolo 1 si applicano  esclusivamente  ai  contratti  per  i
quali il termine di prescrizione del diritto  dei  beneficiari  scade
successivamente al 28  ottobre  2008.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Deflazione del contenzioso 
                e razionalizzazione della riscossione 
 
  1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione  concentrando  e
razionalizzando  le  risorse  dell'Amministrazione  finanziaria,   si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare  il  contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione: 
    a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e  seguenti  del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a  norma
dell'articolo 16» e, dopo le  parole:  «dell'originale  notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero  copia  autentica  della  sentenza
consegnata o spedita per  posta,  con  fotocopia  della  ricevuta  di
deposito o della spedizione per raccomandata  a  mezzo  del  servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»; 
    b) all'articolo 48, comma 3, del  predetto  decreto  legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla  prima  e'  superiore  a  50.000
euro,»  e,  coerentemente,  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,  dopo  le  parole:  «e  per  il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se  superiori
a 50.000 euro,»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto  decreto  legislativo
e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle  sentenze  delle  commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle  decisioni  della
Commissione tributaria centrale. 
  3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate  degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese,  hanno  esercitato  le  funzioni  di  cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive modificazioni, per conto di non  meno  di  cinquanta  enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo  di  cui  all'articolo  53  del  predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000,  n.  289,  sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero  della  societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali  procedure,  anche  in
assenza  di  domanda,  le  predette  societa'  per  le  quali   venga
dichiarato dal tribunale lo stato di  insolvenza.  In  tali  casi  il
commissario e' nominato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  L'ammissione
alle  procedure,  fino  all'esaurimento  delle  stesse,  comporta  la
persistenza nei riguardi delle predette  societa'  delle  convenzioni
vigenti con gli  enti  locali  immediatamente  prima  della  data  di
cancellazione dall'albo di cui al  citato  articolo  53  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso  le  riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei  poteri,
anche  di  riscossione,  di  cui  le  predette  societa'  disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su  istanza  degli
enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle  predette
convenzioni, il commissario puo'  certificare,  secondo  modalita'  e
termini  di   attuazione   stabiliti   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, se  il  relativo  credito  sia  certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale  la
cessione pro soluto a favore  di  banche  o  intermediari  finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente.  I  regolamenti  emanati  in
attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n.  446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro,  i  requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare
quelli tecnico-finanziari, di  onorabilita',  professionalita'  e  di
assenza  di  cause  di  incompatibilita',   che   sono   disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura,  pubblica  o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli  enti
locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero
in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo  52  del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche'  dell'eventuale
sospensione,  cancellazione  o  decadenza  dall'albo  in   precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Fondo per interventi a sostegno 
                della domanda in particolari settori 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  un
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica, ecocompatibilita'  e  di  miglioramento  della
sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300  milioni  di  euro
per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro,  ai
sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni  di  euro  a  valere  sulle
risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo  1,  comma  847,
della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte  in  conto
residui e che a tale fine  vengono  versate  all'entrata  per  essere
riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori  50  milioni  di  euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010,  di
cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e,  per  gli  obiettivi  di  efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  modalita'
di erogazione mediante contributi delle risorse del  fondo  definendo
un tetto di spesa massima per  ciascuna  tipologia  di  contributi  e
prevedendo la  possibilita'  di  avvalersi  della  collaborazione  di
organismi  esterni  alla  pubblica  amministrazione,   nonche'   ogni
ulteriore disposizione applicativa. 
  2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,  nel  limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese  che
svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13  o  14  della  tabella
ATECO di  cui  al  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21  dicembre  2007,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2010.
L'agevolazione  di  cui  al  presente  comma   puo'   essere   fruita
esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il  periodo  di  imposta  di  effettuazione  degli
investimenti. Per il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES  e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. 
  3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti  di  cui
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato
agli  aiuti  d'importanza  minore   fino   all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabiliti   criteri   e   modalita'   di   attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di  assicurare  il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione  e
destinazione delle risorse di cui all'articolo 1,  comma  847,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  rimaste
disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario  2010,  che  a
tale fine sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita': 
    a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo  da  destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso  costruite  con  avanzate
tecnologie duali; 
    b)  interventi  per  il  settore  dell'alta  tecnologia,  per  le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    c) interventi di cui all'articolo 45, comma  3,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  nonche'  per  l'avvio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  All'articolo  2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo  e'
soppresso. 
  6. E' istituito, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il «Fondo per le  infrastrutture  portuali»,  destinato  a
finanziare  le  opere  infrastrutturali  nei   porti   di   rilevanza
nazionale. Il Fondo e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto
di cui al comma 8, una quota non superiore  al  cinquanta  per  cento
delle risorse destinate all'ammortamento  del  finanziamento  statale
revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali. 
  7. E'  revocato  il  finanziamento  statale  previsto  per  l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti  della  revoca
si estendono, determinandone lo  scioglimento,  a  tutti  i  rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il  contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di  una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e  pretesa,  al  soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere  sulla
quota parte del finanziamento non ancora  erogata.  Il  contratto  di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto  nei
suoi confronti nei limiti  della  quota  del  finanziamento  erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del  presente
comma. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  competente,  la  quota  di  finanziamento
statale residua all'esito della destinazione  delle  risorse  per  le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere  devoluta  integralmente,
su richiesta  dell'ente  pubblico  di  riferimento  del  beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici.  Qualora,  ai  sensi  del
presente comma, quota parte del finanziamento sia  devoluta  all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario,  il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si  risolve  e  le  corrispondenti  risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per  le  finalita'  del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto  di  mutuo  rimasto  in
essere. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno
2011, si provvede mediante  utilizzo  di  una  quota  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'attuazione  degli  articoli  1,  2  e  3.  A
compensazione  del  minor   versamento   sull'apposita   contabilita'
speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni  di  euro,  dei  residui
iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sul capitolo 7342, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore  quota
delle predette maggiori entrate pari a  111,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014,  rimane  acquisita
all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni
di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale  n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo
8, comma 1, lettera a). La  restante  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dal  presente  provvedimento  concorre  alla  realizzazione
degli   obiettivi   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Attivita' edilizia libera 
 
  1. L'articolo 6 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6  (L)  -  (Attivita'  edilizia  libera).  -  1.  Salvo  piu'
restrittive  disposizioni  previste  dalla  disciplina  regionale   e
comunque   nell'osservanza   delle   prescrizioni   degli   strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di  settore
aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in
particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
igienicosanitarie,  di  quelle  relative  all'efficienza   energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
i seguenti interventi possono  essere  eseguiti  senza  alcun  titolo
abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre  che  non  riguardino  le
parti strutturali dell'edificio, non comportino  aumento  del  numero
delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri
urbanistici; 
    c)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    d) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    e) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    g)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola; 
    h) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; 
    i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio  di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici. 
  2.  Al  fine  di  semplificare  il  rilascio  del  certificato   di
prevenzione  incendi  per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,   il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria  con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine  previsto  dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37,  e'
ridotto a trenta giorni. 
  3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al  comma  1,  lettere
b), f), h),  i)  e  l),  l'interessato,  anche  per  via  telematica,
comunica all'amministrazione comunale,  allegando  le  autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle  normative  di  settore  e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b),  i  dati
identificativi  dell'impresa   alla   quale   intende   affidare   la
realizzazione dei lavori. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico 
 
            Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa 
 
             Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

 

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